Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 35, c. 3.
Obblighi normativi
Sezioni collegate
Documenti
AUTOCERTIFICAZIONE & DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
AUTOCERTIFICAZIONE
Normativa di riferimento: articolo 46 del DPR n. 445/2000.
Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo , attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, fatti e qualità personali.
Tutte le Amministrazioni pubbliche (comprese le scuole, università, motorizzazione civile, soggetti privati che gestiscono o hanno in concessione servizi pubblici quali ad esempio Poste Italiane, Enel, Ferrovie dello Stato) devono obbligatoriamente accettare l’autocertificazione , mentre gli altri soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni), i notai e i tribunali non sono obbligati ad accettarla.
Normativa di riferimento: articolo 46 del DPR n. 445/2000.
Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo , attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, fatti e qualità personali.
Tutte le Amministrazioni pubbliche (comprese le scuole, università, motorizzazione civile, soggetti privati che gestiscono o hanno in concessione servizi pubblici quali ad esempio Poste Italiane, Enel, Ferrovie dello Stato) devono obbligatoriamente accettare l’autocertificazione , mentre gli altri soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni), i notai e i tribunali non sono obbligati ad accettarla.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Normativa di riferimento: articolo 47 del DPR n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi.
Qualora siano rivolte alla Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio NON vanno autenticate, mentre se rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di bollo.
Normativa di riferimento: articolo 47 del DPR n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi.
Qualora siano rivolte alla Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio NON vanno autenticate, mentre se rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di bollo.
- Autocertificazione con impossibilità di firma[.pdf 17,49 Kb - 01/02/2021]
- Autocertificazione generale[.pdf 16,8 Kb - 01/02/2021]
- Autocertificazione per la liquidazione delle fattura[.pdf 17,76 Kb - 01/02/2021]
- Autocertificazione per la partecipazione agli affidamenti di beni e servizi in economia[.pdf 20,49 Kb - 01/02/2021]
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre a privati[.pdf 12,21 Kb - 01/02/2021]
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre alla P.A. o a gestori di pubblico servizio[.pdf 5,85 Kb - 01/02/2021]
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità di copia originale da produrre alla P.A. o a gestori di pubblico servizio[.pdf 10,11 Kb - 01/02/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 01/02/2021 12:18:35
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.