Taglio Alberi
Scheda del servizio
IL TAGLIO DEI BOSCHI
Il "taglio del bosco" se eseguito nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale è un taglio colturale e come tale è ammesso dalle leggi che tutelano i boschi, come il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, articoli 134, 142 e 149) e il D. Lgs n. 227/2001 (articolo 6).
Le P.M.P.F. (approvate con Regolamento Regionale n. 1/1993) sono valide in tutti i boschi lombardi e dettano:
- le regole generali (norme "di massima") per un corretto taglio colturale nel rispetto del patrimonio forestale;
- i procedimenti amministrativi, per tagliare il bosco;
- le sanzioni per le violazioni alle norme prescritte (norme di "polizia forestale").
OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI TAGLIO
Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia all'autorità competente per territorio (art. 11 comma 7 L.R n.27 del 28/10/2004 e art.4 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993,n.1) compilando apposito modulo.
Quali sono gli Enti proposti e a chi bisogna rivolgersi nel territorio della Provincia di Pavia:
La Provincia, per i boschi di pianura fuori dai parchi;
Il Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino per i boschi compresi in questi comuni;
Alla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese per i boschi di montagna compresi in questi comuni;
I Comuni, i Centri di Assistenza Agricola, i Consorzi Forestali, le imprese boschive iscritte all’albo regionale lombardo, stazioni o coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Dottori Agronomi o Dottori Forestali (solo nei casi in cui abbiano acquisito l’abilitazione per la denuncia informatizzata di taglio bosco)
Per i boschi di competenza della Provincia di Pavia:
La modulistica per effettuare le denuncie di taglio piante, sono disponibili oltre che presso gli uffici della Provincia, anche presso tutte le sedi comunali e presso gli organi sopra elencati che hanno acquisito l’abilitazione per la denuncia informatizzata di taglio bosco. Le denuncie dovranno essere consegnate o spedite a:
PROVINCIA DI PAVIA
Settore delle Politiche Agricole Faunistiche e Naturalistiche
Via Taramelli, 2 – 27100 PAVIA
e-mail: agricoltura@provincia.pv.it
Per informazioni e comunicazioni:
Tel 0382 597845 – Fax. 0382 528524
In caso di taglio di bosco ceduo di estensione compresa fra 2,5 e 7,5 ettari o un bosco d’alto fusto da cui si intende trarre da 25 a 100 mc. lordi di legname, occorre presentare oltre alla denuncia anche una relazione di taglio che consta di una relazione, un piedilista delle piante da abbattere ed una cartografia catastale;
In caso di taglio di bosco ceduo di estensione superiore a 7,5 ettari o un bosco d’alto fusto da cui si intende trarre oltre i 100 mc. lordi di legname, oltre alla relazione di taglio dovrà essere presentato anche un progetto di taglio;
La relazione di taglio e il progetto dovranno essere redatti da un tecnico laureato inscritto all’Ordine dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali;
Lo sradicamento delle piante e l’estrazione delle ceppaie nelle aree boscate sono vietate salvo specifica autorizzazione da parte dell’Ente competente.
PERIODO DI TAGLIO
Per i boschi cedui il periodo di taglio (stagione silvana) è in funzione della quota altimetrica:
dal 15 ottobre al 31 marzo fino a 600 metri di quota.
dal 1° ottobre al 15 aprile da 600 a 1.000 metri di quota
dal 15 settembre al 15 maggio oltre i 1000 metri di quota
PERIODO DI VALIDITÀ
Nel caso dei boschi ad alto fusto la denuncia di taglio va fatta pervenire all’Ente competente almeno 45 giorni prima del previsto inizio del taglio. La validità della denuncia è di 24 mesi nel caso di boschi d’alto fusto e di due stagioni silvane nel caso dei boschi cedui.
MODALITÀ DI TAGLIO
Il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l’esterno ed in prossimità del colletto.
L’allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi entro 30 giorni dal termine dell’utilizzazione, in modo da non danneggiare la rinnovazione.
La ramaglia, i cimali ed ogni altro avanzo delle utilizzazioni di diametro inferiore a 15 cm, va ammucchiato depezzato a ml. 1,50 in aree ove non risulti di ostacolo all’affermarsi della rinnovazione o asportato; il materiale di dimensioni maggiori va allontanato. Non è comunque consentito l’accumulo dei residui di lavorazione in prossimità di strade, piste di accesso e viali tagliafuoco per una fascia di 15 m da ogni bordo.
L’utilizzatore è tenuto a tenere sgombri da tronchi e ramaglie sentieri e mulattiere, nonché corsi d’acqua di ogni genere, sia in alveo che per una fascia di 5 m su ogni sponda.
Il trattamento a taglio a raso è vietato.
I turni minimi per i cedui semplici, matricinati e composti non potranno essere inferiori ad anni 10 per i cedui di nocciolo, robinia, salice, pioppo, ontano o castagno.
Nei boschi cedui di nocciolo, ontano verde, ailanto, prunus serotina e acero negundo non è obbligatoria la riserva di matricine; vanno comunque rispettate le eventuali piante da seme delle altre specie forestali.
Tutti i cedui vanno trattati a ceduo matricinato con riserva di almeno di 90 matricine per ettaro.
I boschi cedui di castagno, ontano bianco e nero, robinia, carpino, orniello, pioppo e salice vanno trattati a cedui matricinati con riserva di almeno 50 matricine per ettaro, di età uguale all’età del ceduo.
Le matricine vanno scelte tra le piante migliori, di maggiore diametro, nate preferibilmente dal seme, distribuite possibilmente in modo uniforme o a gruppi, resistenti all’isolamento; le matricine filate o malformate non potranno essere computate nel numero complessivo.
La potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia sul terzo inferiore della chioma dei periodi di riposo vegetativo.
La potatura deve essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l’intersezione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
È consentita in qualsiasi periodo dell’anno, senza obbligo di denuncia l’asportazione dei fusti morti o sradicati.
Il "taglio del bosco" se eseguito nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale è un taglio colturale e come tale è ammesso dalle leggi che tutelano i boschi, come il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, articoli 134, 142 e 149) e il D. Lgs n. 227/2001 (articolo 6).
Le P.M.P.F. (approvate con Regolamento Regionale n. 1/1993) sono valide in tutti i boschi lombardi e dettano:
- le regole generali (norme "di massima") per un corretto taglio colturale nel rispetto del patrimonio forestale;
- i procedimenti amministrativi, per tagliare il bosco;
- le sanzioni per le violazioni alle norme prescritte (norme di "polizia forestale").
OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI TAGLIO
Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia all'autorità competente per territorio (art. 11 comma 7 L.R n.27 del 28/10/2004 e art.4 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993,n.1) compilando apposito modulo.
Quali sono gli Enti proposti e a chi bisogna rivolgersi nel territorio della Provincia di Pavia:
La Provincia, per i boschi di pianura fuori dai parchi;
Il Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino per i boschi compresi in questi comuni;
Alla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese per i boschi di montagna compresi in questi comuni;
I Comuni, i Centri di Assistenza Agricola, i Consorzi Forestali, le imprese boschive iscritte all’albo regionale lombardo, stazioni o coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Dottori Agronomi o Dottori Forestali (solo nei casi in cui abbiano acquisito l’abilitazione per la denuncia informatizzata di taglio bosco)
Per i boschi di competenza della Provincia di Pavia:
La modulistica per effettuare le denuncie di taglio piante, sono disponibili oltre che presso gli uffici della Provincia, anche presso tutte le sedi comunali e presso gli organi sopra elencati che hanno acquisito l’abilitazione per la denuncia informatizzata di taglio bosco. Le denuncie dovranno essere consegnate o spedite a:
PROVINCIA DI PAVIA
Settore delle Politiche Agricole Faunistiche e Naturalistiche
Via Taramelli, 2 – 27100 PAVIA
e-mail: agricoltura@provincia.pv.it
Per informazioni e comunicazioni:
Tel 0382 597845 – Fax. 0382 528524
In caso di taglio di bosco ceduo di estensione compresa fra 2,5 e 7,5 ettari o un bosco d’alto fusto da cui si intende trarre da 25 a 100 mc. lordi di legname, occorre presentare oltre alla denuncia anche una relazione di taglio che consta di una relazione, un piedilista delle piante da abbattere ed una cartografia catastale;
In caso di taglio di bosco ceduo di estensione superiore a 7,5 ettari o un bosco d’alto fusto da cui si intende trarre oltre i 100 mc. lordi di legname, oltre alla relazione di taglio dovrà essere presentato anche un progetto di taglio;
La relazione di taglio e il progetto dovranno essere redatti da un tecnico laureato inscritto all’Ordine dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali;
Lo sradicamento delle piante e l’estrazione delle ceppaie nelle aree boscate sono vietate salvo specifica autorizzazione da parte dell’Ente competente.
PERIODO DI TAGLIO
Per i boschi cedui il periodo di taglio (stagione silvana) è in funzione della quota altimetrica:
dal 15 ottobre al 31 marzo fino a 600 metri di quota.
dal 1° ottobre al 15 aprile da 600 a 1.000 metri di quota
dal 15 settembre al 15 maggio oltre i 1000 metri di quota
PERIODO DI VALIDITÀ
Nel caso dei boschi ad alto fusto la denuncia di taglio va fatta pervenire all’Ente competente almeno 45 giorni prima del previsto inizio del taglio. La validità della denuncia è di 24 mesi nel caso di boschi d’alto fusto e di due stagioni silvane nel caso dei boschi cedui.
MODALITÀ DI TAGLIO
Il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l’esterno ed in prossimità del colletto.
L’allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi entro 30 giorni dal termine dell’utilizzazione, in modo da non danneggiare la rinnovazione.
La ramaglia, i cimali ed ogni altro avanzo delle utilizzazioni di diametro inferiore a 15 cm, va ammucchiato depezzato a ml. 1,50 in aree ove non risulti di ostacolo all’affermarsi della rinnovazione o asportato; il materiale di dimensioni maggiori va allontanato. Non è comunque consentito l’accumulo dei residui di lavorazione in prossimità di strade, piste di accesso e viali tagliafuoco per una fascia di 15 m da ogni bordo.
L’utilizzatore è tenuto a tenere sgombri da tronchi e ramaglie sentieri e mulattiere, nonché corsi d’acqua di ogni genere, sia in alveo che per una fascia di 5 m su ogni sponda.
Il trattamento a taglio a raso è vietato.
I turni minimi per i cedui semplici, matricinati e composti non potranno essere inferiori ad anni 10 per i cedui di nocciolo, robinia, salice, pioppo, ontano o castagno.
Nei boschi cedui di nocciolo, ontano verde, ailanto, prunus serotina e acero negundo non è obbligatoria la riserva di matricine; vanno comunque rispettate le eventuali piante da seme delle altre specie forestali.
Tutti i cedui vanno trattati a ceduo matricinato con riserva di almeno di 90 matricine per ettaro.
I boschi cedui di castagno, ontano bianco e nero, robinia, carpino, orniello, pioppo e salice vanno trattati a cedui matricinati con riserva di almeno 50 matricine per ettaro, di età uguale all’età del ceduo.
Le matricine vanno scelte tra le piante migliori, di maggiore diametro, nate preferibilmente dal seme, distribuite possibilmente in modo uniforme o a gruppi, resistenti all’isolamento; le matricine filate o malformate non potranno essere computate nel numero complessivo.
La potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia sul terzo inferiore della chioma dei periodi di riposo vegetativo.
La potatura deve essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l’intersezione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
È consentita in qualsiasi periodo dell’anno, senza obbligo di denuncia l’asportazione dei fusti morti o sradicati.
Ufficio di competenza
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Marconi n.1 - Piano primo | ||||||||
| Telefono |
0384.65041 interno 5, oppure mobile (ma solo per urgenze ed in orari d'ufficio) 338-5663999 |
||||||||
| Fax |
0384.65559 |
||||||||
|
tecnico@comune.palestro.pv.it tecnico2@comune.palestro.pv.it ATTENZIONE: L’inoltro di istanze, quesiti, documentazioni, ecc. va fatto esclusivamente utilizzando l’indirizzo del protocollo e non per tramite di questa mail. |
|||||||||
| PEC |
tecnico@pec.comune.palestro.pv.it ATTENZIONE: L’inoltro di istanze, quesiti, documentazioni, ecc. va fatto esclusivamente utilizzando l’indirizzo del protocollo e non per tramite di questa mail. |
||||||||
| Apertura al pubblico |
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