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Censimento e smaltimento Amianto

Scheda del servizio

Il 31 gennaio 2013 sono entrate in vigore le sanzioni stabilite dalla L.R. 29 settembre 2003 n. 17 per la mancata comunicazione della presenza di amianto negli edifici. La citata norma stabilisce, infatti, una sanzione amministrativa da € 100 a € 1.500 per la mancata comunicazione all’ASL da parte del soggetto pubblico o privato proprietario di edifici, impianti o luoghi in cui sia presente dell’amianto (censimento amianto). Gli interessati hanno tempo fino al 30 gennaio 2013 per provvedere alla comunicazione senza incorrere nelle sanzioni di cui sopra, i cui criteri di applicazione saranno definiti da apposita deliberazione della giunta regionale sulla base dei quantitativi di amianto presenti e della loro pericolosità. Il modello di comunicazione che deve essere trasmesso all’ASL territorialmente competente. (ambito ASL ove ha sede la struttura con presenza di amianto). Si veda l'allegato modello.

Ufficio di competenza

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 27/02/2013 15:57:33

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